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D.Lvo 11/05/1999 n. 1522. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono il limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L. 3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri. 4. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT 5. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46, 47 e 48. 6. All’atto dell’approvazione dell’impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell’autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL 7. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dall’ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell’aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l’applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione. Tabella 3/A -Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi. (omissis) Tabella 4 -Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo Unità di misura (il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato) 1 pH 6 - 8 2 SAR 10 3 materiali grossolani assenti 4 Solidi sospesi totali mg/L 25 5 BOD5 mg O2/L 20 6 COD mg O2/L 100 7 Azoto totale mg N/L 15 8 Azoto ammoniacale mg NH4/L 5 9 Fosforo totale mg P/L 2 10 Tensioattivi totali mg/L 0,5 11 Alluminio mg/L 1 37 Pesticidi fosforati mg/L 38 Saggio di tossicità su Daphnia magna (vedi nota 8 di tabella 3) LC5024h 12 Berillio mg/L 0,1 13 Arsenico mg/L 0,05 14 Bario mg/L 10 15 Boro mg/L 0,5 16 Cromo totale mg/L 1 17 Cromo VI mg/L 0,05 18 Ferro mg/L 2 19 Manganese mg/L 0,2 20 Nichel mg/L 0,2 21 Piombo mg/L 0,1 22 Rame mg/L 0,1 23 Selenio mg/L 0,002 24 Stagno mg/L 3 25 Vanadio mg/L 0,1 26 Zinco mg/L 0,5 27 Solfuri mg H2S/L 0,5 28 Solfiti mg SO3/L 0,5 29 Solfati mg SO4/L 500 30 Cloro attivo mg/L 0,2 31 Cloruri mg Cl/L 100 39 Escherichia coli UFC/100mL 0,01 il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale 1. Il limite è valido solo per i composti pericolosi quali ad esempio i clorofenoli. 2. Si intendono comunque esclusi i composti alogenati e le sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente idrico, per cui vige comunque il divieto di scarico sul suolo. Tabella 5 - Sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle regioni(1), o da parte del gestore della fognatura(2), limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in fognatura. 32 Fluoruri 33 Fenoli totali (1) 34 Aldeidi totali 35 Composti organici aromatici totali (2) 36 Composti organici azotati totali (1) mg F/L 1 mg/L 0,1 1 Arsenico 7 Piombo 13 Composti organici aromatici 2 Cadmio 8 Rame 14 Composti organici azotati (4) 3 Cromo totale 9 Selenio 15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) 4 Cromo esavalente 10 Zinco 16 Pesticidi fosforati 5 Mercurio 11 Fenoli 17 Composti organici dello stagno 6 Nichel 12 Idrocarburi totali 18 Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno mg/L 0,5 mg/L 0,01 mg/L 0,01 (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, e 17 le regioni e le province autonome nell’ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali. (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell’articolo 28 comma 2, l’ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3. (3) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i fenoli non di tipo naturale quali i cloro fenoli. (4) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i composti pericolosi quali ad esempio le ammine aromatiche, l’acrilonitrile, l’acrilammide, la piridina, e non per composti di tipo naturali come ad esempio le proteine. [1] Si intendono come esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto gli scarichi: a) gli impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’assegnazione lavori; b)gli scarichi di acque reflue industriali in esercizio e già autorizzati. Allegato 6 Criteri per la individuazione delle aree sensibili Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi: a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. Per individuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi: I) nei laghi e nei corsi d’acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcuno effetto sul livello dell’eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampi agglomerati si può prevedere di eliminare anche l’azoto; II) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di importanza irrilevante, dall’altro, quelli provenienti da agglomerati più estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del fosforo e/o dell’azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell’eutrofizzazione; b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L (stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione d’acqua potabile;) c) aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma. Ai sensi del comma 2 punto a) dell’articolo 18, sono da considerare in prima istanza come sensibili i laghi posti ad un’altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare. Allegato 7 Parte A - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola Parte A I - Criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili (omissis) controlli da eseguire ai fini della revisione delle zone vulnerabili (omissis) Metodi di riferimento Concimi chimici Il metodo di analisi dei composti dell’azoto è stabilito in conformità al D.M. 19 luglio 1989 – Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti. Acque dolci, acque costiere e acque marine Il metodo di analisi per la rilevazione della concentrazione di nitrati è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. I laboratori che utilizzano altri metodi di misura devono accertare la comparabilità dei risultati ottenuti. Parte A II - Aspetti metodologici (omissis) Parte A III - Zone vulnerabili designate (omissis) Parte A IV - Indicazioni e misure per i programmi d’azione I programmi d’azione sono obbligatori per le zone vulnerabili e tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine, nonché delle condizioni ambientali locali. 1. I programmi d’azione includono misure relative a: 1) i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti; 2) la capacità dei depositi per effluenti di allevamento; tale capacità deve superare quella necessaria per l’immagazzinamento nel periodo più lungo, durante il quale è proibita l’applicazione al terreno di effluenti nella zona vulnerabile, salvo i casi in cui sia dimostrato all’autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluente superiore all’effettiva capacità d’immagazzinamento verrà gestito senza causare danno all’ambiente; 3) la limitazione dell’applicazione al terreno di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata; in particolare si deve tener conto: a) delle condizioni, del tipo e della pendenza del suolo; b) delle condizioni climatiche, delle precipitazioni e dell’irrigazione; c) dell’uso del terreno e delle pratiche agricole, inclusi i sistemi di rota zione e di avvicendamento colturale. Le misure si basano sull’equilibrio tra il prevedibile fabbisogno di azoto delle colture, e l’apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, corrispondente: -alla quantità di azoto presente nel terreno nel momento in cui la col tura comincia ad assorbirlo in misura significativa (quantità rimanente alla fine dell’inverno); - all’apporto di composti di azoto provenienti dalla mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico presenti nel terreno; - all’aggiunta di composti di azoto provenienti da effluenti di allevamento; - all’aggiunta di composti di azoto provenienti da fertilizzanti chimici e da altri fertilizzanti. I programmi di azione devono contenere almeno le indicazioni riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola, ove applicabili. 2. Le misure devono garantire che, per ciascuna azienda o allevamento, il quantitativo di effluente zootecnico sparso sul terreno ogni anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro. Tuttavia per i primi due anni del programma di azione il quantitativo di effluente utilizzabile può essere elevato fino ad un apporto corrispondente a 210 kg di azoto per ettaro. I predetti quantitativi sono calcolati sulla base del numero e delle categorie degli animali. 3. Durante e dopo i primi quattro anni di applicazione del programma d’azione le regioni in casi specifici possono fare istanza al Ministero dell’ambiente per lo spargimento di quantitativi di effluenti di allevamento diversi da quelli sopra indicati, ma tali da non compromettere le finalità di cui all’articolo 1, da motivare e giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture, quali: - stagioni di crescita prolungate; - colture con grado elevato di assorbimento di azoto; - terreni con capacità eccezionalmente alta di denitrificazione. Il Ministero dell’ambiente, acquisito il parere favorevole della Commissione europea, che lo rende sulla base delle procedure previste all’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE, può concedere lo spargimento di tali quantitativi. Parte B - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari Parte B I - Criteri per l’individuazione
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